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D.Lvo 17/03/1995 n. 2301. Il direttore della miniera deve curare che non sia impiegata per la perforazione ad umido, per la irrorazione del minerale e per qualsiasi altra operazione che favorisca la diffusione delle materie radioattive contenute nelle acque stesse, acqua di miniera che presenti concentrazioni superiori ai valori fissati con il decreto di cui all'art. 96. 2. Dette acque di miniera devono essere convogliate all'esterno per la via più breve ed in condotta chiusa e scaricate nel rispetto delle disposizioni di cui al capo IX del presente decreto. Art. 17 - Obblighi particolari del direttore della miniera 1. Il direttore della miniera è tenuto ad adottare le misure atte a ridurre, per quanto possibile, il rischio di esposizioni interne. In particolare, ove l'entità del rischio lo richieda, deve provvedere che: a) la perforazione sia eseguita ad umido; b) i lavoratori non consumino i pasti o fumino nel sotterraneo; c) i lavoratori abbiano a disposizione e, ove necessario, utilizzino guanti, maschere o indumenti contro il rischio di contaminazione; d) gli indumenti di lavoro siano sottoposti ad adeguati processi di lavatura e bonifica; e) sul luogo della miniera siano predisposti locali adeguatamente attrezzati ove, al termine del turno di lavoro, i lavoratori possano lavarsi e cambiarsi d'abito. Capo V Regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione Art. 18 - Importazione e produzione a fini commerciali di materie radioattive 1. L'attività di importazione a fini commerciali di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature e dispositivi in genere, contenenti dette materie, è soggetta a notifica preventiva da effettuare almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività stessa. 2. La produzione a fini commerciali delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 è soggetta a notifica preventiva da effettuare almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività stessa. 3. Ai fini delle presenti disposizioni, è da intendersi ricompresa nella produzione qualsiasi manipolazione, o frazionamento, o diluizione o altra operazione, effettuata sulle materie radioattive o sul dispositivo che le contenga, che siano tali da comportare l'immissione sul mercato di un prodotto, contenente la materia predetta, diverso da quello originario. 4. La notifica di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata nei confronti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero dell'interno e dell'ANPA. 5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri Ministri di cui al comma 4, le altre amministrazioni eventualmente interessate e l'ANPA, sono stabilite le modalità della notifica nonchè le condizioni per l'eventuale esenzione da tale obbligo, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2. 6. Per l'esercizio delle attività di commercio restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860. Art. 19 - Obbligo di informativa 1. Chiunque importa o produce, a fini commerciali, o comunque commercia materie radioattive, prodotti e apparecchiature in genere contenenti dette materie, deve provvedere a che ogni sorgente immessa in commercio sia accompagnata da una informativa scritta sulle precauzioni tecniche da adottare per prevenire eventuali esposizioni indebite, nonchè sulle modalità di smaltimento o comunque di cessazione della detenzione. 2. Con il decreto di cui all'art. 18 sono stabilite le modalità di attuazione dell'obbligo di informativa, nonchè le eventuali esenzioni nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2. Art. 20 - Registro delle operazioni commerciali e riepilogo delle operazioni ef fettuate 1. Chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque esercita commercio di materie radioattive, è tenuto a registrare tutti gli atti di commercio relativi alle stesse, con l'indicazione dei contraenti. 2. Il riepilogo degli atti di commercio effettuati deve essere comunicato al- l'ANPA. 3. Ai fini delle presenti disposizioni, per atto di commercio si intende qualsiasi cessione, ancorchè gratuita, operata nell'ambito dell'attività commerciale. 4. Con il decreto di cui all'art. 18 sono indicate le modalità di registrazione, nonchè le modalità ed i termini per l'invio del riepilogo. Particolari disposizioni possono essere formulate per le materie di cui all'art. 23. 5. La registrazione di cui al comma 1, ove contenga anche le informazioni richieste per quella prevista all'art. 22, comma 3, è sostitutiva di quest'ultima. A tale fine, con il decreto di cui al comma 4, sono indicate le modalità di registrazione per questi casi. Art. 21 - Trasporto di materie radioattive 1. Per il trasporto delle materie di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e successive modifiche e integrazioni, effettuato in nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorchè avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena responsabilità e disponibilità, restano ferme le disposizioni ivi contenute. Nelle autorizzazioni previste da dette disposizioni, rilasciate sentiti l'ANPA e il Ministero dell'interno, possono essere stabilite particolari prescrizioni definite dall'ANPA. 2. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'ANPA, sono emanate le norme regolamentari per i diversi modi di trasporto, anche in attuazione delle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia di trasporto di merci pericolose. 3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione delle materie trasportate. Con il decreto di cui all'art. 18 sono stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le modalità, i termini di compilazione e di invio del riepilogo suddetto, nonchè gli eventuali esoneri. Art. 22 - Detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e successive modificazioni e integrazioni, chiunque detiene a qualsiasi titolo sorgenti di radiazioni, ivi comprese le macchine radiogene, deve farne denuncia entro dieci giorni agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all'ANPA, nonchè, ove di loro competenza, all'Ispettorato del lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità marittima, indicando i mezzi di protezione posti in atto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano: a) ai combustibili nucleari e alle materie fissili speciali, utilizzati o destinati ad impianti di cui al capo VII, ancorchè in corso di trasporto, b) alle sorgenti di radiazioni trasportate, nonchè a quelle depositate nel corso del trasporto per un periodo non superiore a dieci giorni; c) alle materie radioattive estratte nel corso delle lavorazioni minerarie, depositate nell'area oggetto del permesso di ricerca o della concessione della coltivazione. 3. I detentori delle sorgenti di cui al comma 1 devono provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse, per decadimento, per smaltimento nell'ambiente o conferimento di rifiuti e comunque per cessazione della detenzione. 4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le condizioni e le quantità ai fini della denuncia di materie radioattive, i modi e le caratteristiche ai fini della denuncia delle macchine radiogene e le modalità di registrazione. Art. 23 - Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e com bustibili nucleari 1. I detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari debbono farne denuncia, ai sensi dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e, inoltre, tenerne la contabilità nei modi e per le quantità che sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA. Art. 24 - Cessazione della detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti 1. Chiunque abbia detenuto sorgenti di radiazioni ai sensi degli artt. 22 e 23, deve comunicare, entro dieci giorni, alle amministrazioni previste negli stessi articoli, l'avvenuta cessazione della detenzione delle sorgenti, ivi incluso il conferimento di rifiuti a terzi. 2. La comunicazione di cui al comma 1 non è dovuta nel caso di smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi effettuato in conformità alle disposizioni del presente decreto o degli atti autorizzativi emanati in applicazione di esso, nonchè del caso di somministrazione di materie radioattive alle persone a scopo diagnostico, terapeutico o di ricerca scientifica clinica. 3. La cessione di sorgenti a terzi, effettuata nell'ambito di attività di commercio, non comporta l'obbligo della comunicazione di cui al comma 1. 4. Con il decreto di cui all'art. 22 sono fissati i modi e le condizioni concernenti la comunicazione prevista dal presente articolo. Art. 25 - Smarrimento, perdita, ritrovamento di materie radioattive 1. Il detentore, nell'ipotesi di smarrimento o di perdita, per qualsiasi causa, di materie radioattive, comunque confezionate, e di apparecchi contenenti dette materie, deve darne immediatamente comunicazione agli organi del Servizio sanitario nazionale e al Comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio, alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità marittima, ove di loro competenza, e all'ANPA. 2. Il ritrovamento delle materie e degli apparecchi di cui al comma 1 da parte di chi ha effettuato la comunicazione deve essere immediatamente comunicato alla più vicina autorità di pubblica sicurezza. 3. Il ritrovamento di materie o di apparecchi recanti indicazioni o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattività deve essere comunicato immediatamente alla più vicina autorità di pubblica sicurezza. Art. 26 - Sorgenti di tipo riconosciuto 1. A particolari sorgenti o tipi di sorgenti di radiazioni, in relazione alle loro caratteristiche ed all'entità dei rischi, può essere conferita la qualifica di sorgenti di tipo riconosciuto. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentiti l'ANPA, l'ISPESL e l'ISS, vengono stabiliti i criteri e le modalità per il conferimento della qualifica di cui al comma 1, nonchè eventuali esenzioni, in relazione all'entità del rischio, dagli obblighi di denuncia, di autorizzazione o di sorveglianza fisica di cui al presente decreto. 3. Il decreto di cui al comma 2 deve tenere conto della normativa comunitaria concernente il principio di mutuo riconoscimento. Capo VI Regime autorizzativo per le installazioni e particolari disposizioni per i rifiuti radioattivi Art. 27 - Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni 1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonchè l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attività di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. 2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 è classificato in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentita l'ANPA, sono stabiliti le condizioni per la classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i lavoratori e per la popolazione connessi con tali attività, i relativi criteri di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso, nonchè gli organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie.
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